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Facoltà di Psicologia
Lunedì 20 Maggio 2013
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Psicologia
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Regolamento


REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI PSICOLOGIA

PARTE I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Titolo I
Principi Generali


Art. 1 - Finalità
1. La Facoltà persegue l'obiettivo dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze psicologiche e l'obiettivo della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze professionali, formative e scientifiche della società nell'ambito della psicologia e in ambiti ad essa affini.
2. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possano portare ad un miglioramento dell'offerta didattica.


Art. 2 Costituzione
1. La Facoltà è costituita dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo ad essa assegnato dall'Ateneo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, e da tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Studio, ai Corsi Interfacoltà, ai Master, alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di perfezionamento attivati presso la Facoltà stessa.
2. La Facoltà, per lo sviluppo dell'attività didattica e scientifica, agisce in stretta collaborazione con i Dipartimenti Psicologici cui afferiscono i suoi membri.


Art. 3 Autonomia gestionale della Facoltà
1. La Facoltà è centro di gestione autonoma - sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo - di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.
2. La Facoltà, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazione a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento amministrativo.

Titolo II
Organi

Art. 4 Organi
1. Gli Organi della Facoltà sono:
 - il Preside
 - il Consiglio di Facoltà
 - il Consiglio di Presidenza
 - i Consigli dei Corsi di Studio.


Art. 5 Il Preside
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne coordina l'attività generale e quella degli Organi collegiali e delle Commissioni, ne tutela gli interessi in tutte le sedi.
2. La durata in carica, le competenze specifiche e le modalità di elezione del Preside sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto e dall'art. 39, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza e ne attua le deliberazioni.
4. Il Preside nomina tra i Professori di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Preside può altresì delegare a docenti della Facoltà compiti specifici.
5. Il Preside nomina i Presidenti delle Commissioni di Facoltà e i rappresentanti della Facoltà presso organismi esterni, sia di Ateneo che di altre Istituzioni che ne facciano richiesta. I rappresentanti della Facoltà relazionano costantemente al Preside sull'attività dei predetti Organismi e concordano con lui le iniziative e l'attività da promuovere.


Art. 6 Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, da 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, ai sensi dell'art. 5, comma 4 dello Statuto. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo non possono essere eletti per più di due mandati quadriennali consecutivi e i rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per più di due mandati biennali.

2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
L'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico amministrativo della Presidenza, delle Biblioteche individuate dal CdP, dei Centri Interdipartimentali di Servizi a cui partecipano i Dipartimenti di riferimento della Facoltà e al personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento della Facoltà, addetto ad attività prevalentemente didattiche, in servizio a tempo indeterminato, sia con orario a tempo pieno che a tempo parziale.


Il Preside di Facoltà ogni quattro anni indice e organizza le elezioni, nomina la Commissione elettorale, fissa il giorno e il luogo e le modalità di svolgimento delle votazioni, secondo i seguenti specifici adempimenti:
a. intervallo di tempo tra l'indizione delle elezioni e la data di svolgimento delle stesse;
b. compilazione degli elenchi nominativi dell'elettorato attivo e passivo;
c. modalità dei termini per la presentazione di candidature ufficiali e loro pubblicità
d. orario di apertura del seggio elettorale.
La Commissione elettorale, composta da tre componenti (1 docente e 2 P.T.A.), redige un verbale delle votazioni, propone al Preside gli eletti e formula una graduatoria di quanti hanno ottenuto voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo. La graduatoria sarà utilizzata in caso di necessità di subentro, fino a nuove elezioni. Il Preside proclama l'elezione, ne dà comunicazione tramite l'affissione all'albo ufficiale della Facoltà, e comunica l'esito delle votazioni agli interessati. Le elezioni sono valide se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. Ciascun votante può esprimere una preferenza.
Il P.T.A. può richiedere un incontro ai fini elettorali, da svolgersi durante l'orario di lavoro, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. La richiesta deve essere presentata da almeno 5 aventi diritto al voto.
Le componenti elette in Consiglio di Facoltà (P.T.A. e studenti) vengono dichiarate decadute dopo 5 assenze ingiustificate consecutive.


3. Il numero dei rappresentanti degli studenti è rapportato al numero complessivo dei componenti del Consiglio, secondo la proporzione prescritta dall'art. 5, comma 4, Statuto di Ateneo).

4. Al Consiglio di Facoltà spettano le competenze indicate agli articoli 34 e 38 dello Statuto, salvo la possibilità di delegarle al Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

5. Il funzionamento del Consiglio di Facoltà è regolato dalle norme del Titolo III della Parte I del presente Regolamento.

Art. 7 Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è formato da:
- il Preside
- il Vicepreside
- i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio
- i Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Facoltà, o loro delegati;
- il Presidente della Commissione Didattica Paritetica
- il Responsabile Amministrativo;
- un rappresentante dei Professori associati, un rappresentante dei Ricercatori, due rappresentanti degli studenti;
- un rappresentante dei settori scientifico disciplinari non psicologici presenti in Facoltà.
Il Segretario Amministrativo, per gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa contabile e finanziaria, partecipa a pieno titolo ai lavori del Consiglio di Presidenza.
Il Preside può invitare a presenziare ai lavori i Presidenti delle Commissioni di Facoltà e, per quanto opportuno, altri componenti della Facoltà.

2. I rappresentanti dei professori di seconda fascia e dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto dalla rispettiva categoria di appartenenza all'interno del Consiglio di Facoltà. Ciascun elettore esprime un massimo di una preferenza.
I rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti membri del Consiglio di Facoltà; ogni studente può esprimere una preferenza.

3. In caso di impedimento temporaneo i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono sostituiti dai Vicepresidenti.

4. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Facoltà, nel coordinamento delle attività didattiche dei diversi Corsi di Studio, nell'organizzazione dei servizi rivolti agli studenti e in ogni altra materia delegata dal Consiglio di Facoltà.


Art. 8 Competenze delegate al consiglio di Presidenza
1. Su materie non comprese nel comma 2 del presente articolo il Consiglio di Facoltà può delegare la propria competenza a deliberare al Consiglio di Presidenza. In particolare delega in via permanente le seguenti competenze:
a) promuovere attività culturali e formative, anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati;
b) coordinare e verificare l'attività didattica dei singoli Corsi di Studio, in particolare sulla base delle indicazioni della Commissione Didattica Paritetica e della Commissione per l'ordinamento didattico;
c) proporre il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altre Facoltà e/o Atenei ed iscrivibili ad anni successivi nonché il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi ai diversi Corsi di Studio;
d) su proposta dei Consigli di Corso di Studio, attribuire i compiti didattici ai Professori e ai Ricercatori; inoltre, attribuire i compiti ai Professori fuori ruolo;

e) definire le modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e attribuire gli affidamenti e/o i contratti d'insegnamento, sulla base delle previsioni del Manifesto degli Studi approvato dal Consiglio di Facoltà;


f) affidare gli insegnamenti delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master attivati dalla Facoltà;

g) formulare, previa consultazione anche per via informatica dei componenti del Consiglio di Facoltà, i pareri richiesti dall'Ateneo sui Regolamenti e su ogni altro documento;
h)  deliberare il nulla osta ai docenti per lo svolgimento di compiti didattici presso altre Facoltà o Università;
i) deliberare il nulla osta per la deroga all'obbligo di residenza;
j) stabilire l'orario delle attività formative;
k) approvare eventuali modifiche in corso d'anno della collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei semestri;
l) riconoscere, su proposta dei competenti Consiglio di Corso di Studio, crediti formativi universitari ai corsi IFTS di cui sia referente un membro della Facoltà;
m) assegnare, su proposta dei competenti Consiglio di Corso di Studio, con il nulla osta del Collegio dei Docenti o del responsabile della ricerca e con l'autorizzazione del responsabile dei fondi utilizzati, attività didattiche di supporto a dottorandi e titolari di assegni di ricerca;
n) approvare la stipula di contratti d'opera o il conferimento di incarichi professionali;
o) autorizzare la stipula dei contratti per le attività di Tutor;
p) autorizzare la stipula dei contratti di insegnamento per i corsi integrativi D.M. 242/98 (Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale 1755 del 27.06.2008).

2. Il Consiglio di Facoltà non può delegare al Consiglio di Presidenza la propria competenza a deliberare sulle seguenti materie:
a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del Consiglio di Facoltà per la validità delle sedute o per la loro approvazione, né materie che sono di competenza della Facoltà in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente;
b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del Consiglio di Facoltà e provvedimenti relativi alla verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici;
c) formulazione dei piani di sviluppo triennali ;
d) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attività didattica;
f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla Facoltà e la destinazione e modalità di copertura dei posti di ruolo;
g) l'approvazione dei Regolamenti di Facoltà, dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle altre attività didattiche, nonché approvazione del manifesto annuale degli studi;
h) la definizione del numero programmato per gli accessi ai Corsi di Laurea ovvero le modalità di accesso nonché il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi ai diversi Corsi di Studio;
i) la proposta del conferimento di lauree honoris causa e del titolo di Professore Emerito;
e)  l'approvazione, a conclusione di ciascun Anno Accademico, della Relazione annuale sullo stato della Facoltà e sulle prospettive dell'attività didattica e i relativi fabbisogni per l'A.A. successivo.
 
3. Nelle materie delegate di cui al comma 1, le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Quando una deliberazione non ottiene la necessaria maggioranza, o quando lo ritengano opportuno la maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta del Consiglio di Presidenza in cui viene esaminata o il Preside, l'argomento oggetto di tale deliberazione dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Facoltà.
4. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sulle materie delegate di cui al comma 2 sono immediatamente esecutive e vengono comunicate al Consiglio di Facoltà nella prima seduta che segue quella del Consiglio di Presidenza.
5. Nel caso di argomenti non compresi nel comma 2 il Consiglio di Facoltà può delegare al Consiglio di Presidenza la deliberazione, in particolare in seguito alla discussione generale, fissando eventualmente limiti ed indirizzi generali.
6. Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della Facoltà, spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità così come previsto dall'art. 75 dello Statuto.


Art. 9 Consigli dei Corsi di Studio
1. Il Consiglio di Facoltà affida ai Consigli dei Corsi di Studio l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica di uno o più Corsi di Studio, che possono essere raggruppati sulla base di esigenze organizzative e di affinità didattico-scientifiche. Sulla base di motivata proposta approvata dai CCS interessati, il CdF può deliberare l'accorpamento di due o più CCS già costituiti in un unico CCS.
2. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione il Consiglio di Facoltà delibera l'assegnazione delle relative competenze ad un Consiglio di Corso di Studio già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza, su proposta del Preside, provvede a nominare il Comitato Ordinatore ed il relativo Presidente, che svolgono tutte le funzioni del Consiglio di Corso di Studio. Con l'avvio dell'ultimo anno di Corso il Presidente del Comitato Ordinatore provvede ad indire le elezioni per il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e all'insediamento del relativo Consiglio di Corso di Studio, con la composizione indicata al successivo Comma.


3. Ciascun Consiglio dei Corsi di Studio è composto, ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello Statuto, dai Docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai Ricercatori afferenti al Consiglio di Corso di Studio, in quanto in esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli Studenti e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti.

4. Le competenze e l'organizzazione del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio stesso.
 

Art. 10 Commissioni
1. Il Consiglio di Facoltà istituisce, per specifiche materie di interesse generale, apposite Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti sono:
- Commissione Didattica Paritetica;
- Commissione per l'ordinamento didattico;
- Commissione per le risorse per la docenza e la programmazione;
- Commissione per l'orientamento e il tutorato;

3. Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, il Preside nomina i componenti di ciascuna Commissione permanente sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento. I componenti delle Commissioni devono essere membri del Consiglio di Facoltà.
4. Il Preside o il Vicepreside partecipano di diritto a tutte le Commissioni permanenti, anche quando non ne sono componenti componenti (in questo caso il loro voto è consultivo), ad esclusione della Commissione Didattica Paritetica.
5. La durata in carica dei componenti delle Commissioni permanenti è di norma pari a quattro anni accademici; l'eventuale componente studentesca viene rinnovata in occasione delle elezioni d'Ateneo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di Studio.
6. Il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza possono deliberare la costituzione di altre commissioni, specificandone i compiti, la composizione e la durata. Tali commissioni possono essere rinnovate, modificate nella loro composizione e nei loro compiti, prorogate o sciolte anche prima della scadenza, con delibera del Consiglio che le ha istituite.
7. In occasione della discussione di specifici argomenti, il Presidente di una commissione può invitare a partecipare ai lavori altri docenti e/o personale tecnico amministrativo.


Art. 11 Commissione Didattica Paritetica
1. La Commissione Didattica Paritetica ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato. Nell'ambito di tali competenze essa ha potere di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Facoltà, ai quali riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica, formulando proposte idonee per superare eventuali carenze o inconvenienti. Su tali proposte gli Organi competenti si pronunciano tempestivamente secondo le rispettive competenze. La Commissione si occupa inoltre di ogni altro problema didattico, su mandato del Consiglio di Facoltà e dei Consigli dei Corsi di Studio.
2. La Commissione è composta, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, da quattro docenti membri del Consiglio di Facoltà, e da quattro studenti della Facoltà. É presieduta dal Preside o da un suo Delegato. I tre restanti docenti sono eletti e distinti per fasce: un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore.
3. Per l'elezione dei docenti ciascun docente membro del Consiglio di Facoltà esprime una preferenza.
4. Per l'elezione degli studenti ogni studente membro del Consiglio di Facoltà esprime al massimo due preferenze.

Art. 12 Commissione per l'ordinamento didattico
1. La Commissione per l'ordinamento didattico promuove, gestisce e coordina l'organizzazione e la programmazione didattica dei Corsi di Studio sulla base delle normative vigenti e prepara le proposte di delibera per il Consiglio di Facoltà.
2. La Commissione è composta dal Preside che la presiede, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio, dal Presidente della Commissione Didattica Paritetica e dal Responsabile amministrativo

Art. 13 Commissione per le risorse per la docenza e la programmazione
1. La Commissione per le risorse e la programmazione elabora le proposte relative all'utilizzazione delle risorse destinate alla docenza di ruolo, secondo i criteri definiti dal Senato Accademico, e predispone i piani di sviluppo pluriennali da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà. Essa opera in collaborazione con i Dipartimenti di riferimento della Facoltà e con il rappresentante dei settori scientifico-disciplinari non psicologici presente nel Consiglio di Presidenza.
2. La Commissione è composta dal Preside che la presiede, dai Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Facoltà e dai Presidenti delle Commissioni scientifiche di Dipartimento.


Art. 14 Commissione per le attività di orientamento e di tutorato
1. La Commissione, istituita a norma dell'art. 5 del Regolamento Attività di  Tutorato, viene nominata ogni 2 anni, è composta da 3 docenti (più 1 docente componente supplente), di cui 1 Referente per le attività di orientamento e 1 Referente per le attività di tutorato, e da due studenti.


Titolo III
Funzionamento


Art. 15 Convocazione del Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è convocato con avviso personale dal Preside ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il Consiglio di Facoltà può essere convocato con almeno tre giorni ore di preavviso.
2. La convocazione avviene su iniziativa del Preside, quando ne ravvisi la necessità, oppure su motivata richiesta di almeno un decimo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di Facoltà entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno. L'avviso viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio di Facoltà, eccezion fatta per coloro che fanno esplicita richiesta scritta di riceverlo in forma cartacea.
4. Il materiale informativo sugli argomenti e le eventuali proposte di deliberazione devono essere disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.
5. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside non meno di quattro volte l'anno. Al fine di favorire la più larga partecipazione di tutte le componenti il Preside predispone un calendario annuale delle sedute.

Art. 16 Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà è fissato dal Preside
2. I componenti del Consiglio di Facoltà possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà o attinenti le funzioni del Consiglio di Facoltà, presentandone istanza con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il Consiglio di Facoltà. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto.
3. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza del Consiglio di Facoltà, da parte di componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un decimo dei componenti il Consiglio.
4. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all'ordine del giorno.
 Il Preside può integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della seduta del Consiglio.
 

Art. 17 Sedute
1. Le sedute sono presiedute dal Preside che garantisce il regolare svolgimento dei lavori, con facoltà di sospendere o sciogliere la seduta quando ne ravvisasse la necessità.
2. Alle sedute partecipano tutti i componenti il Consiglio, salvo quanto disposto dal successivo comma 3. Le sedute non sono pubbliche; tuttavia, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, il Preside, anche su indicazione di singoli Consiglieri, può consentire la partecipazione alle sedute e la possibilità di intervento a persone estranee al Consiglio la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori dello stesso. I rappresentanti degli studenti negli Organismi di Ateneo, che facciano parte della Facoltà, possono partecipare, in qualità di uditori, alle sedute del Consiglio di Facoltà.
3 Per deliberazioni relative alle chiamate i professori di prima fascia partecipano a tutte le delibere, i professori di seconda fascia non partecipano alle delibere relative a professori di prima fascia, i ricercatori non partecipano alle delibere relative a professori; i rimanenti membri del Consiglio di Facoltà non partecipano alle delibere relative a professori e ricercatori.
4. Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri, essendo esclusi dal computo gli assenti giustificati. I consiglieri che non possono partecipare ad una seduta del Consiglio di Facoltà devono darne preventiva comunicazione scritta, anche via posta elettronica, alla Presidenza. Sono giustificati d'ufficio i consiglieri in congedo, in aspettativa o in permesso di studio.
5. Il Preside pone in trattazione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione, salvo modificarlo quando ciò sia ritenuto necessario.
6. Le "Comunicazioni" sono effettuate dal Preside. I Consiglieri che lo ritengano opportuno, possono fare comunicazioni al Consiglio su questioni urgenti o di rilevante interesse per l'attività dello stesso, previa autorizzazione da parte del Preside.


Art. 18 Svolgimento dei lavori
1. Ogni argomento posto in trattazione viene presentato dal Preside o da un Relatore da lui incaricato. Dopo la presentazione il Preside concede la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. Il Preside ha la facoltà di richiamare il Consigliere all'obbligo di restare in argomento e, nel caso di reiterata inadempienza, di togliergli la parola.
3. A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Preside di cui al Comma 2 o la richiesta di presentazione di mozioni d'ordine, nel qual caso il Preside potrà dare la parola al richiedente interrompendo il Consigliere che stava parlando.
4. Ciascun intervento deve essere contenuto, di norma, nel tempo massimo di tre minuti. In caso di argomenti di particolare rilevanza il Preside potrà concedere tempi maggiori.
5. Ciascun Consigliere può chiedere la parola sullo stesso argomento al massimo per due volte, salvo deroga concessa dal Preside.
 

Art. 19 Votazioni
1. Alla fine della discussione il Preside trae le opportune conclusioni e riassume i termini della questione, formulando le proposte finali di deliberazione e raccogliendo le eventuali proposte di emendamento, sulle quali il Consiglio sarà chiamato a votare.
2. Su ogni votazione i Consiglieri hanno diritto ad esprimere una brevissima dichiarazione di voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale purché ne forniscano, il testo scritto entro il termine della seduta.
3. Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione, nell'ordine ritenuto più funzionale alla espressione della volontà del Consiglio, gli emendamenti e la proposta finale. Ogni qualvolta esistano proposte dichiarate alternative tra di loro, l'approvazione di una esclude automaticamente le altre senza bisogno di ulteriori votazioni.
 Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione preliminarmente gli emendamenti, nell'ordine soppressivi, modificativi e aggiuntivi.
4. Salvo specifiche disposizioni che richiedano maggioranze qualificate, ciascuna proposta posta in votazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
5. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più di due proposte di deliberazione, esse vengono votate separatamente e in ordine di presentazione. Si procede poi ad una votazione in contrapposizione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se nella votazione in contrapposizione una delle proposte raggiunge la maggioranza essa risulta approvata, altrimenti il Preside pone in votazione quella che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se neppure in questa votazione la proposta ottiene la maggioranza essa è respinta. Nel caso in cui siano state presentate solo due proposte di deliberazione, la procedura inizia dalla votazione in contrapposizione.
6. Qualora le modalità di votazione non siano esplicitamente indicate dai regolamenti dell'Ateneo, l'espressione del voto è palese e avviene per alzata di mano. Per decisione del Preside, o su richiesta di almeno venti consiglieri, la votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto.


Art. 20 Verbalizzazione e pubblicità degli atti
1. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianità in ruolo o in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica.
2. Di ciascuna seduta del Consiglio di Facoltà è redatto apposito verbale che riporta il testo e la motivazione delle deliberazioni, e l'esito delle votazioni. Per ciascuna deliberazione sono riportate a verbale le eventuali dichiarazioni di voto di cui al Comma 2 del precedente articolo. Nel caso in cui la trattazione di un argomento non abbia comportato alcuna deliberazione, il verbale riporta la sintesi del dibattito e delle questioni affrontate e l'eventuale indicazione degli sviluppi futuri.
3. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, salvo diversa previsione della stessa deliberazione o delle disposizioni vigenti. Spetta al Preside darne attuazione.
4. Il verbale di ogni adunanza è approvato di norma nella successiva seduta ed è consultabile presso la segreteria della Presidenza e nel sito della Facoltà in forma di bozza, almeno quattro giorni prima della seduta in cui è all'ordine del giorno la sua approvazione. Dopo l'approvazione il verbale è pubblico e consultabile presso la Presidenza e nel sito della Facoltà.


Art. 21 Funzionamento del Consiglio di Presidenza
1. Per il funzionamento del Consiglio di Presidenza si applicano le norme di cui agli art.16-20, riferite ai componenti il Consiglio di Facoltà.
2. Ogni adunanza del Consiglio di Facoltà è preceduta da una riunione del Consiglio di Presidenza, di norma una settimama prima del Consiglio di Facoltà.
 


Titolo IV
Attività didattica


Art. 22 Offerta didattica
1. La Facoltà di Psicologia, ai sensi del D.M n. 509 del 03.11.99 e del D.M. 270 del 22.10.2004, attiva, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, in relazione alle competenze degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa.
2. La Facoltà può attivare inoltre, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente per il conferimento di Master di primo e di secondo livello, e Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale.
3. L'offerta didattica della Facoltà si attua nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.


Art. 23 Ordinamento didattico dei Corsi di Studio
1. Per ciascun Corso di Studio di cui al Comma 1 del precedente articolo, il Consiglio di Facoltà approva il relativo ordinamento didattico che, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 270 del 22.10.2004, delibera:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del predetto D.M., ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.


Art. 24 Regolamento didattico dei Corsi di Studio
1. Ciascun corso di Studio è disciplinato da un proprio Regolamento didattico che definisce gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le eventuali modifiche sono deliberati, secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Consiglio di Facoltà sulla base della proposta approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio o, se del caso, dal competente Comitato Ordinatore.


Art. 25 Manifesto degli studi
1. Su proposta del corrispondente Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio di Facoltà ne approva annualmente il Manifesto degli studi.
2. Il Manifesto degli Studi determina anche le modalità organizzative per lo svolgimento dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso di studio.
3. Con l'approvazione del Manifesto degli studi si definiscono le modalità di attivazione di ciascun Corso di Studio in relazione alla graduale attivazione suggerita dalla più razionale utilizzazione delle risorse e dal migliore servizio agli studenti.
4. Con la stessa procedura si propone la disattivazione dei singoli anni di Corso relativi ai Corsi di Studio per i quali sia stata deliberata la soppressione o la sostituzione con un nuovo Corso di Studio.
 

Art. 26 Corsi di Laurea
1. I Corsi di Laurea che possono essere attivati presso la Facoltà, il cui ordinamento didattico risulta inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo, sono descritti dai rispettivi Regolamenti Didattici.
2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea può avvenire secondo le prescrizioni di legge che prevedono le necessarie modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo ed al presente Regolamento.


Art. 27 Corsi di Laurea Magistrale
1. Possono essere attivati presso la Facoltà i Corsi di Laurea Magistrale il cui ordinamento didattico risulta inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo; essi sono descritti dai rispettivi Regolamenti Didattici.
2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea Magistrale può avvenire secondo le prescrizioni di legge che prevedono le necessarie modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo ed al presente Regolamento.

PARTE II

NORME FINALI

Titolo I
Norme finali e transitorie


Art. 28 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione da parte del Rettore.

Art. 29 Norma finale
1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento valgono le norme già vigenti, in quanto non incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo, dello Statuto, del Regolamento Amministrativo-Contabile e del D.M. 270/2004.

Art. 30 Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Facoltà, potranno essere proposte dal Preside, dal Consiglio di Presidenza, dai Consigli dei Corsi di Studio o da almeno un decimo dei componenti il Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico e al Regolamento Amministrativo-Contabile si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento, salvo che non si tratti di norme di immediata applicazione.


 

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